Fatti
X. e 95 altri coinvolti, Z. e 11 altri coinvolti, nonché Y. e 64 altri coinvolti hanno presentato un'azione contro il Cantone di Soletta e varie fondazioni ospedaliere per discriminazione salariale ai sensi dell'art. 8 Cost. e della Legge sulla parità dei sessi. Essi sostenevano che le funzioni di infermiere DN 2 e caposala fossero state classificate in modo discriminatorio nell'ambito della revisione salariale BERESO. Il Tribunale amministrativo ha respinto le azioni, a seguito di che i ricorrenti hanno presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale accoglie parzialmente i ricorsi e rinvia la causa al Tribunale amministrativo per un nuovo esame. Esso conclude che la cosiddetta "decisione di classificazione inferiore", con la quale le funzioni di infermiere DN 2 e caposala sono state inserite in classi salariali più basse, deve essere considerata discriminatoria. I resistenti non hanno dimostrato che questa decisione si basasse su salari di confronto non discriminatori di altri Cantoni. Inoltre, l'argomento del mercato del lavoro è stato applicato in modo unilaterale a svantaggio delle professioni infermieristiche a prevalenza femminile.
Tuttavia, il primo inquadramento delle due funzioni in base alla valutazione analitica del posto di lavoro non si rivela discriminatorio. Anche il…