Fatti

Dal 1° maggio 1993, C. è assicurata presso la FAMA, cassa malati e infortuni. Tra aprile 1995 e marzo 1996, C. non ha pagato alcuni contributi, inclusi quelli per le sue assicurazioni complementari. La FAMA ha quindi emesso due ingiunzioni di pagamento nei suoi confronti. C. ha fatto opposizione a tali ingiunzioni. La FAMA ha respinto le opposizioni con due decisioni. C. ha quindi fatto ricorso contro queste decisioni presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud. Tale tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso per quanto riguarda i contributi dovuti per le assicurazioni complementari, ritenendo che tali pretese siano di natura civile e che la FAMA debba farle valere per via d'azione e non di decisione amministrativa. La FAMA ha interposto un ricorso di diritto amministrativo contro questa sentenza, chiedendone l'annullamento per quanto riguarda i contributi delle assicurazioni complementari.

Legge

1. La controversia riguarda la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di contributi per le assicurazioni complementari. 2. Sotto il regime della LAMA, il contenzioso in materia di assicurazioni complementari rientrava nella competenza del giudice delle assicurazioni sociali. Con l'entrata in vigore della LAMal, le assicurazioni complementari sono disciplinate dalla LCA e il contenzioso di primo grado spetta al giudice ordinario, e non più al giudice delle assicurazioni sociali. 3. Tuttavia, in virtù dell'art. 102 cpv. 2 LAMal, i diritti e gli obblighi degli assicurati erano disciplinati dal vecchio diritto (LAMA) finché la cassa non avesse adattato le sue disposizioni relative alle prestazioni complementari al nuovo diritto. 4. Nella misura in cui la controversia riguarda…