Fatti

Il ricorrente ha aperto un'azione di liberazione dal debito il 1° giugno 1999. Il tribunale cantonale ha respinto il suo ricorso, ritenendo che il mancato pagamento dell'anticipo spese entro il termine prescritto dal diritto cantonale non costituisse un vizio di forma sanabile ai sensi dell'art. 139 CO, né un motivo per l'applicazione dell'art. 32 cpv. 3 e 4 LEF. L'ufficio esecuzioni era quindi legittimato a proseguire l'esecuzione mediante la notifica dell'intimazione di fallimento al debitore.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato il rigetto del ricorso. Ha ritenuto che l'art. 32 cpv. 3 LEF si applichi solo quando il disistimento o l'irricevibilità intervengono per incompetenza del tribunale, e non quando sono dovuti al mancato pagamento dell'anticipo spese. Allo stesso modo, il mancato pagamento dell'anticipo spese non costituisce un "vizio sanabile" ai sensi dell'art. 32 cpv. 4 LEF e 139 CO. Secondo la giurisprudenza,…