Fatti
Il 13 febbraio 1989, il Sig. B. ha avviato un procedimento di divorzio presso il tribunale distrettuale di Zurigo. Con decisione del 15 febbraio 1990, il tribunale ha ordinato misure provvisorie per la durata del procedimento, accordando al Sig. B. un diritto di visita per i tre figli affidati alla custodia di D. B. e fissando l'importo dell'assegno di mantenimento. Il Sig. B. ha fatto ricorso contro la decisione relativa al diritto di visita, ma il ricorso è stato respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo.
Il Sig. B. ha quindi presentato un "ricorso" volto all'annullamento della decisione del Tribunale superiore e all'obbligo per quest'ultimo di esaminare il ricorso relativo al diritto di visita, nonché alla rivalutazione dell'importo dell'assegno di mantenimento.
Legge
Il DTF ritiene che la decisione impugnata riguardi la questione della competenza del giudice svizzero a ordinare misure provvisorie nel procedimento di divorzio. Solo il ricorso per nullità è ammissibile contro tali decisioni sulla competenza, ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per quanto riguarda la protezione dei minori, il DTF ritiene che la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 si applichi in virtù dell'art. 85 cpv. 1 della Legge federale sul diritto internazionale…