Fatti

[T.], affetto da schizofrenia paranoide cronica, è stato posto sotto tutela nel 1974 e da allora si trova, con alcune interruzioni, presso la Clinica Psichiatrica di Münsingen. Nel febbraio 1981, la direzione della clinica ha respinto la sua richiesta di dimissione. [T.] ha quindi chiesto una valutazione giudiziaria della richiesta e ha richiesto la nomina di un avvocato e il patrocinio a spese dello Stato. La Commissione Cantonale di Ricorso ha respinto sia la richiesta di dimissione che la richiesta di nomina di un avvocato. [T.] ha quindi presentato un ricorso al Tribunale Federale.

Legge

Il Tribunale Federale afferma che, sebbene l'internamento coattivo rappresenti una grave ingerenza nei diritti della persona interessata e che questa, a causa della sua malattia mentale, sia generalmente compromessa nella sua capacità di difesa, il legislatore ha tuttavia deliberatamente deciso di non rendere obbligatoria la nomina di un difensore legale nel procedimento di internamento coattivo. Il Consiglio Federale ha giustificato questa decisione affermando che l'accento del procedimento è posto sul principio inquisitorio e che pertanto non sono necessarie particolari conoscenze giuridiche della persona interessata. Inoltre, la persona interessata può presentare in qualsiasi momento una richiesta di dimissione e ha accesso ai rimedi giuridici.

Il Tribunale Federale non vede nel caso di specie motivi che avrebbero reso necessaria la nomina di un difensore legale. Il ricorrente ha potuto esporre il suo punto di vista nell'udienza davanti alla…