Fatti
La società in nome collettivo S. (SNC S.) ha costituito in proprietà per piani (PPE) l'immobile X. nel 1987. L'amministratore di questa PPE è stato designato nella persona del direttore dell'agenzia immobiliare B. SA, di cui l'unica amministratrice è la sig.ra T. Nel 1993, la SNC S. ha fatto costruire un edificio su un lotto adiacente, ostruendo la vista dall'appartamento dei coniugi A., comproprietari nell'immobile X. Nel 1995, è stata avviata una procedura comunale di contribuzione per plusvalenze. Nel 1996, i coniugi A. hanno proposto la revoca dell'amministratrice della PPE, invocando il doppio mandato di B. SA che rappresentava sia la PPE che la SNC S., le quali avevano interessi divergenti. La loro proposta essendo stata respinta, hanno avviato un'azione di revoca. Il tribunale cantonale ha accolto tale azione, ma il Tribunale federale ha respinto il ricorso di riforma della comunità dei comproprietari.Legge
Secondo l'art. 712r cpv. 2 CC, l'assemblea dei comproprietari può revocare l'amministratore per giusti motivi. La nozione di giusti motivi si interpreta ai sensi dell'art. 4 CC, ovvero tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Vi sono giusti motivi quando il mantenimento dell'amministratore non può essere preteso a causa della distruzione dei rapporti di fiducia o quando l'amministratore viola gravemente il suo dovere di fedeltà.
Nel caso di specie, il Tribunale federale ha ritenuto che il rischio astratto di una possibile violazione del dovere di fedeltà, derivante dal doppio…