Fatti

La società anonima M. A.G. è stata oggetto di un procedimento penale amministrativo da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (EStV). Dopo essere stata assolta, ha chiesto un indennizzo ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) per i danni subiti. L'EStV ha respinto tale richiesta, ritenendo che solo le persone fisiche potessero pretendere tale indennizzo. La società ha quindi fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Sebbene l'art. 99 cpv. 1 DPA sia modellato sulla normativa applicabile al procedimento penale federale (art. 122 cpv. 1 CPP) e miri quindi principalmente all'indennizzo dei danni subiti da persone fisiche in qualità di imputati, anche le persone giuridiche possono pretenderlo quando rivestono la qualità di imputati. Infatti, il testo della legge non si limita alle sole persone fisiche e il riferimento alla custodia cautelare ha solo carattere esemplificativo, in quanto gli altri svantaggi contemplati possono riguardare anche le persone giuridiche, in particolare in caso di sequestri o perquisizioni.

Tuttavia, il Tribunale federale ritiene che l'obbligo di indennizzo non sia automatico. Esso è…