Fatti

S., cittadino dello Stato X, ha presentato una domanda di rendita d'invalidità in Svizzera nel 1992, che è stata respinta in quanto non soddisfaceva le condizioni del diritto previgente, ovvero dieci anni interi di contributi o quindici anni ininterrotti di domicilio in Svizzera al momento del sopraggiungere dell'invalidità. Nel 1997 ha presentato una nuova domanda, che è stata anch'essa respinta. Il Tribunale federale ha infine accolto il suo ricorso, ritenendo che le nuove disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS gli consentano ora di pretendere una rendita d'invalidità se soddisfa le condizioni del nuovo diritto, in particolare un anno di contributi al momento del sopraggiungere dell'invalidità.

Legge

Secondo il Tribunale federale, quando l'invalidità è sopraggiunta prima del 1° gennaio 1997 e il diritto a una rendita è stato negato a un richiedente cittadino di uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, perché non aveva maturato dieci anni interi di contributi o quindici anni ininterrotti di domicilio in Svizzera, tale persona può ora pretendere una tale rendita se soddisfa le condizioni previste dal nuovo diritto (art. 6 cpv. 2 LAI), in particolare la condizione di una durata minima di contributi di un anno al momento del sopraggiungere dell'invalidità.

Nel caso di specie, il Tribunale federale ha ritenuto che l'invalidità di S. fosse sopraggiunta nel 1979, molto prima del suo arrivo in Svizzera nel 1987, e che quindi non aveva potuto…