Fatti

F. ha perso il suo posto di lavoro presso la ditta X AG il 31 maggio 1996. Per lui è stato aperto un periodo quadro biennale per il percepimento delle prestazioni, che è scaduto il 2 giugno 1998. Il 23 febbraio 1998, F. ha presentato una richiesta di approvazione per la frequenza di un corso "Specialisti nella manutenzione con attestato federale, immobili", che è durato fino al 5 novembre 1998. L'ufficio cantonale ha approvato i costi del corso solo fino alla scadenza del periodo quadro il 2 giugno 1998. F. ha presentato un ricorso e ha richiesto l'assunzione completa dei costi del corso, in quanto il periodo quadro dovrebbe essere stato prolungato a causa del suo incidente nel giugno 1997.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il periodo quadro biennale per il percepimento delle prestazioni è scaduto il 2 giugno 1998, senza che F. abbia soddisfatto le condizioni per l'apertura di un nuovo periodo quadro. Sebbene F. non abbia percepito tutti i suoi indennità giornaliere entro il 2 giugno 1998, il mancato esaurimento del diritto alle indennità giornaliere di un primo periodo quadro non comporta che possano essere concesse prestazioni per un corso che va oltre tale periodo quadro. Secondo la legge, non esiste alcun diritto a indennità giornaliere…