Fatti
I contribuenti A.A. e B.A. hanno alienato due fondi agricoli nel 2012. L'Amministrazione fiscale cantonale di Argovia ha contabilizzato il guadagno da alienazione come un reddito imponibile derivante da un'attività lucrativa indipendente. I contribuenti hanno presentato un'opposizione, ritenendo che i guadagni dovessero essere soggetti all'imposta sui guadagni immobiliari. Il tribunale amministrativo specializzato del Cantone di Argovia ha dapprima respinto l'opposizione, dopodiché i contribuenti si sono rivolti al tribunale amministrativo. Quest'ultimo ha annullato la decisione e rinviato il caso alla commissione fiscale per un supplemento di istruttoria. Successivamente, il caso è tornato davanti al tribunale amministrativo specializzato, che ha accolto il ricorso dei contribuenti e constatato che i guadagni da alienazione erano soggetti all'imposta sui guadagni immobiliari. L'Amministrazione fiscale cantonale di Argovia ha quindi presentato un ricorso presso il tribunale amministrativo, che ha annullato la decisione del tribunale amministrativo specializzato e rinviato il caso alla commissione fiscale per un supplemento di istruttoria. Contro questa decisione di rinvio del tribunale amministrativo, i contribuenti si sono rivolti direttamente al Tribunale federale, senza adire nuovamente il tribunale amministrativo.Legge
Il Tribunale federale ammette eccezionalmente il ricorso dei contribuenti, sebbene non abbiano esaurito la via di ricorso cantonale ordinaria. Il Tribunale federale espone che il ricorso omisso medio è ammissibile in diritto pubblico quando sono soddotte le seguenti condizioni: 1. L'istanza cantonale superiore ha emesso, nella prima procedura, una decisione di rinvio che non era soggetta a ricorso indipendente, oppure non è stata impugnata dalla parte interessata. 2. L'istanza cantonale inferiore ha, nella seconda…