Fatti

Luigi V., cittadino italiano residente a Zurigo, è stato divorziato il 12 febbraio 1957 dalla moglie Rosa L., che nel frattempo aveva riacquistato la cittadinanza svizzera. Nel procedimento di divorzio, la moglie ha ammesso di aver commesso adulterio a partire da agosto 1956. Tuttavia, all'epoca non era stata menzionata una gravidanza della moglie. La sentenza di divorzio riguardava solo il figlio Luigi, nato nel 1953, attribuito al padre. Il 7 giugno 1957 è nata la figlia Anita, considerata legittima ai sensi dell'art. 252 cpv. 1 CC.

Convinto che il bambino non fosse suo, il padre V. ha deciso poco dopo la nascita, nel giugno/luglio 1957, di contestare la paternità del bambino, conformemente all'art. 8 LRDC e secondo il diritto italiano (art. 244 C.c.it.). Si è fatto rappresentare da un avvocato a Varese, Lino Oldrini, che tuttavia ha tardato ad agire. Dopo diversi solleciti infruttuosi, il padre ha infine presentato la domanda di annullamento della paternità presso il tribunale distrettuale di Zurigo il 15 novembre 1958, ritenendo che secondo la giurisprudenza zurighese, un italiano domiciliato in Svizzera potesse intentare tale azione davanti al giudice svizzero del domicilio della madre al momento del parto.

Legge

Il tribunale distrettuale di Zurigo ha respinto la domanda per difetto di competenza territoriale, ritenendo che i tribunali svizzeri siano competenti per le azioni di contestazione della paternità di stranieri solo se lo Stato d'origine non rivendica la competenza esclusiva, il che non era il caso dell'Italia. Il tribunale ha inoltre ritenuto che, anche ammettendo la competenza, il diritto italiano applicabile non prevedeva motivi che giustificassero il ritardo dell'azione, sicché la domanda sarebbe comunque irricevibile.

In appello, il Tribunale cantonale ha confermato il rigetto, ritenendo che il fatto che il termine sia stato superato in Italia non potesse giustificare un'eccezione alla…