Fatti

I coniugi S. sono comproprietari di una fattoria di circa 250 anni, situata a circa 915 m di altitudine e a 1-1,2 km dal villaggio di T. La loro proprietà (particella n. 431) è collegata al villaggio da una strada comunale. Tuttavia, l'accesso alla loro casa avviene tramite una strada sterrata che attraversa le particelle n. 1301 appartenenti all'associazione scout di T. e n. 432 appartenenti a R. I coniugi S. non hanno un diritto di passaggio carrabile su questa strada, essendo registrato a favore della loro proprietà solo un diritto di passaggio pedonale. Pertanto, hanno intentato un'azione per ottenere la concessione di un passaggio necessario carrabile su queste particelle. La loro richiesta è stata respinta dalle autorità cantonali.

Legge

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso dei coniugi S. Ritiene che il principio secondo cui le abitazioni devono essere accessibili in automobile non abbia una portata illimitata, in particolare quando l'immobile è situato al di fuori del raggio di una località. Pertanto, le esigenze personali del proprietario che non corrispondono alla destinazione economica dell'immobile, tenuto conto delle condizioni locali, non fondano un diritto alla concessione di un passaggio necessario.

Tuttavia, i coniugi S. hanno diritto a un passaggio necessario per i trasporti che normalmente avvengono con veicoli a motore, come la…