Fatti
S., nata nel 1961, sposata e madre di un bambino piccolo dal 6 settembre 1992, è disabile nella deambulazione sin dall'adolescenza (a seguito di una meningite con paresi della gamba destra). Dal 17 dicembre 1982 beneficiava di contributi per l'ammortamento e la riparazione del suo veicolo a motore da parte dell'assicurazione invalidità. Dopo aver perso il suo lavoro presso la Società di Banca Svizzera alla fine di maggio 1993, la cassa di compensazione del Cantone di Zurigo ha rifiutato di continuare a versare tali contributi, con la motivazione che questi possono essere concessi solo agli assicurati che svolgono un'attività lucrativa duratura e sufficiente a garantire la loro sussistenza. La ricorrente ha contestato questa decisione, che è stata infine annullata dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo, il quale ha rinviato il fascicolo all'ufficio AI cantonale affinché si pronunciasse nuovamente sul diritto ai contributi per il veicolo a motore. L'ufficio AI ha quindi fatto ricorso contro questa decisione cantonale.Legge
Secondo la giurisprudenza, l'adempimento dei lavori abituali ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 OAVS deve essere equiparato all'esercizio di un'attività lucrativa, per quanto riguarda la fornitura di veicoli a motore e veicoli per invalidi prevista ai punti 10.01* a 10.04* dell'allegato all'OMAI. Ciò vale anche per i contributi di ammortamento o di partecipazione alle spese di riparazione. Tuttavia, dal punto di vista dell'efficacia della riabilitazione, l'adempimento dei lavori abituali deve rivestire un'importanza vitale per l'assicurato.
Nel caso di specie,…