Fatti

Questa decisione riguarda un ricorso in nullità presentato dal Sig. Sch. contro il Ministero pubblico del Cantone di Zurigo. I fatti principali sono i seguenti:

  • Il Sig. Sch. era titolare di una patente di guida tedesca.
  • La sua patente di guida svizzera gli è stata ritirata il 25 aprile 1977.
  • Nonostante questo ritiro, il Sig. Sch. ha continuato a guidare veicoli a motore in Svizzera utilizzando la sua patente di guida tedesca.
  • Le autorità del Cantone di Zurigo erano competenti per ritirare la patente di guida del Sig. Sch., anche se non aveva domicilio in Svizzera, poiché risiedeva di fatto principalmente in Svizzera.

Legge

Il DTF ha respinto il ricorso del Sig. Sch. per i seguenti motivi

In primo luogo, il ritiro della patente di guida svizzera implica sempre il divieto di utilizzare una patente di guida straniera, indipendentemente dal fatto che il titolare abbia o meno un domicilio in Svizzera. Questa regola deriva dall'art. 45 cpv. 2 OAC.

In secondo luogo, non esiste alcun trattato internazionale tra la Svizzera e la Germania che impedirebbe alle autorità svizzere di vietare l'utilizzo di una patente di guida tedesca in Svizzera. Gli accordi internazionali…