Fatti

L., nato nel 1909, deceduto il 7 giugno 1996, beneficiava di prestazioni complementari (PC) dal 1° gennaio 1990. La sua casa era inizialmente stimata al valore fiscale federale di CHF 118'800.-, poi al valore fiscale cantonale di CHF 99'000.- a partire dal 1° gennaio 1992, il che ha comportato PC di CHF 218.- al mese a partire da quella data. Appreso che L. aveva donato il suo immobile (stimato a CHF 145'000.- secondo il valore di mercato ufficiale) a suo figlio G. il 1° novembre 1991, riservandosi un usufrutto vitale e gratuito per sé e sua moglie M., la cassa di compensazione ha ricalcolato le PC a CHF 5.- al mese a partire da febbraio 1992. Nella revisione del 1993, la cassa ha nuovamente fissato il valore dell'immobile a CHF 145'000.-, il che ha comportato PC di CHF 39.- al mese a partire dal 1° gennaio 1993. L. ha fatto ricorso contro questa decisione, chiedendo PC più elevate e contestando che l'immobile donato a suo figlio fosse ancora considerato nel suo patrimonio.

Legge

1. Secondo la giurisprudenza, nella valutazione del patrimonio per il calcolo delle PC, si deve in linea di principio basarsi sul valore fiscale cantonale dell'immobile, conformemente all'art. 17 cpv. 1 OPCA-AVS/AI, e non sul suo valore di mercato. Ciò si applica anche quando il beneficiario ha ceduto il suo immobile, poiché l'ordinanza non fa distinzione tra il patrimonio ancora in possesso del beneficiario o meno. 2. La controprestazione fornita dal figlio, ovvero la costituzione di un usufrutto vitale e gratuito, rappresenta il 90% del valore dell'immobile. Questa proporzione è considerata adeguata, in quanto una…