Fatti
La controversia verte sulla questione se, nell'ambito del calcolo della rendita di vecchiaia del ricorrente, i redditi da lui percepiti durante gli anni del suo primo matrimonio, sciolto per il decesso della moglie, debbano essere presi in considerazione in modo integrale o divisi per due. Il ricorrente, nato nel 1933, si è sposato nel 1956 con H., deceduta nel 1985. Dal 1992 è risposato con C., nata nel 1938. La cassa di compensazione del Cantone di Berna gli ha assegnato, con effetto dal 1° febbraio 1998, una rendita ordinaria di vecchiaia di 1'815 franchi al mese nonché una rendita complementare per la sua attuale moglie di 544 franchi al mese. Questa rendita si basa su un reddito annuo medio determinante di 58'506 franchi e sulla scala delle rendite complete 44. Il tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il ricorso con cui B. chiedeva la presa in considerazione integrale dei suoi redditi professionali realizzati durante il suo primo matrimonio. B. ha fatto ricorso contro questa decisione al DTF.Legge
1. Secondo l'art. 29quinquies cpv. 3 lett. b LAVS, i redditi realizzati dai coniugi durante gli anni del loro matrimonio devono essere divisi per due e attribuiti a ciascuno di loro quando uno di essi ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b). La questione è se questa regola si applichi in modo generale, indipendentemente dallo stato civile attuale del beneficiario della rendita, o solo quando quest'ultimo è ancora vedovo al momento dell'apertura del diritto alla rendita. 2. Sebbene il testo dell'art. 29quinquies cpv. 3 lett. b LAVS non sia del tutto chiaro su questo punto, un'interpretazione che tenga conto dello scopo, del significato e del valore sottostante della norma porta alla conclusione che la ripartizione dei redditi debba essere effettuata, al momento della concessione della rendita di vecchiaia, per gli anni civili di un precedente…