Fatti

Questa decisione riguarda un reclamo presentato da R. contro l'Ufficio federale dell'economia energetica. R. è stato oggetto di due ordinanze penali che lo condannavano a ammende di 400 CHF e 500 CHF. Sebbene il procedimento sia stato archiviato senza seguito, R. ha dovuto intraprendere misure per difendersi contro queste ordinanze penali, il che ha comportato per lui costi non trascurabili. R. chiede quindi un indennizzo in virtù dell'art. 99 cpv. 1 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA).

Legge

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'obbligo di indennizzo previsto dall'art. 99 cpv. 1 DPA non si applica a qualsiasi danno minore. Il cittadino deve in linea di principio sopportare fino a un certo punto il rischio di un procedimento penale materialmente ingiustificato nei suoi confronti, necessario per la lotta alla criminalità in uno Stato di diritto. L'obbligo di indennizzo presuppone quindi una certa gravità degli atti istruttori e un danno importante che ne deriva.

Queste considerazioni, sebbene espresse esplicitamente per le conseguenze pregiudizievoli di un'istruttoria, devono essere applicate per analogia anche ai danni subiti dall'interessato a seguito di un'ordinanza penale emessa in un procedimento penale amministrativo (art. 62 DPA). Infatti, secondo l'art. 101 cpv. 1 DPA, il tribunale deve anche pronunciarsi sull'indennizzo dei danni subiti nel…