Fatti
La società X. AG ha acquisito per fusione per incorporazione la società [Y. AG] conformemente al contratto di fusione firmato il 12 novembre 2005 e alle decisioni di approvazione delle rispettive assemblee generali del 16 e 17 dicembre 2005. Secondo il contratto di fusione, le società in fusione hanno fissato un rapporto di cambio azionario di 1 azione X. per 5 azioni [Y.] o di 1 azione X. per 1 azione [Y.] dopo uno split azionario di 1:5 presso X. AG.
[A.], ex azionista di X. AG, ha chiesto al presidente del tribunale N. di condannare la società V. AG (società risultante dalla fusione, di seguito denominata "società ricorrente") a pagargli, così come a tutti gli altri ex azionisti di X. AG, un equo indennizzo ai sensi dell'art. 105 LFus, sostenendo che il rapporto di cambio fosse sproporzionato a loro svantaggio. Per sostenere la sua richiesta, [A.] ha tra l'altro richiesto la produzione della relazione di valutazione aziendale detenuta dalla società ricorrente.
La società ricorrente si è opposta alla divulgazione di tale relazione, invocando la tutela dei suoi segreti aziendali. Le autorità cantonali hanno ordinato la produzione della relazione a beneficio di [A.] e degli intervenuti.
Legge
Il Tribunale federale ritiene che gli artt. 14 e 16 LFus non consentano di dedurre che la legge sulle fusioni tratti una relazione di valutazione come un segreto aziendale che non debba essere divulgato integralmente. Nel procedimento relativo a una domanda ai sensi dell'art. 105 LFus, la parte attrice deve poter fornire la prova con tutti i mezzi di prova,…