Fatti

L'assicurato Tibor Kemény ha ricevuto un apparecchio acustico dall'assicurazione invalidità. Quando è stato necessario ripararlo, la cassa di compensazione ha coperto solo una parte dei costi, in quanto ha applicato un contributo personale di 30 franchi conformemente alle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Berna ha annullato questa decisione e ha ordinato all'amministrazione di rimborsare anche l'importo di 30 franchi all'assicurato. L'UFAS ha successivamente presentato un ricorso di diritto amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'UFAS. Ha affermato che l'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assegnazione di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione invalidità (OMAI) esclude un contributo personale sotto forma di una partecipazione ai costi fissata in cifre e valida per tutti gli assicurati. Il contributo personale di 30 franchi applicato dall'UFAS per le riparazioni degli apparecchi acustici costituisce un trasferimento inammissibile dei costi di manutenzione e di esercizio sull'assicurato. Ciò viola l'art. 7 cpv. 2 e 3 OMAI, in quanto i costi di riparazione devono essere in linea di principio assunti…