Fatti
Il 30 aprile 1987, P., un cittadino americano nato nel 1932, è stato condannato in contumacia dalla Corte d'Appello di Firenze a 20 anni di reclusione e a una multa per riciclaggio di denaro proveniente da traffico di droga. Il 25 agosto 1987, è stato emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti. Il 20 marzo 1991, P. è stato arrestato a Losanna e posto in detenzione estradizionale. Il 14 ottobre 1991, il DTF ha parzialmente accolto il ricorso di P. contro la decisione di estradizione, subordinando l'estradizione alla condizione che l'Italia garantisse a P. la possibilità di chiedere la revisione della sentenza contumaciale. Poiché l'Italia non è stata in grado di soddisfare questa condizione, l'Ufficio federale ha posto fine alla detenzione il 4 novembre 1991.
Il 10 gennaio 1992, P. ha chiesto all'Ufficio federale un indennizzo per detenzione ingiustificata ai sensi dell'art. 15 AIMP. L'Ufficio federale ha respinto questa richiesta il 10 aprile 1992. P. ha quindi presentato un reclamo alla Camera d'accusa del DTF.
Legge
La Camera d'accusa ritiene che quando l'estradizione è concessa sotto condizione e lo Stato richiedente non soddisfa tale condizione entro un termine ragionevole, ciò equivale a un rifiuto di estradizione. La detenzione estradizionale risulta quindi ingiustificata e deve essere accordato un indennizzo ai sensi degli artt. 122 cpv. 1 PP e 99 cpv. 1 DPA, applicabili per analogia in virtù dell'art. 15 cpv. 1 AIMP.
La Camera osserva che l'indennizzo può essere…