Fatti
In questo caso, l'Amministrazione federale delle dogane (l'amministrazione coinvolta) è stata condannata per contrabbando con ordinanza penale. Ha presentato ricorso contro questa decisione davanti al tribunale cantonale, ma quest'ultimo ha dichiarato il suo ricorso irricevibile in quanto non aveva la qualità per ricorrere. L'amministrazione ha quindi presentato un ricorso in nullità al DTF contro questa decisione.
Il DTF ha infine ritenuto che, secondo il diritto federale, solo il Ministero pubblico federale, con l'esclusione dell'amministrazione coinvolta, è abilitato a presentare i ricorsi di diritto cantonale o il ricorso in nullità al DTF, nell'ambito dei procedimenti di diritto penale amministrativo federale. Questa soluzione si basa sull'analisi della legge e dei lavori preparatori, che mostrano che il legislatore non ha inteso conferire all'amministrazione coinvolta un diritto di ricorso autonomo.
Legge
Il DTF inizia ricordando la sua precedente giurisprudenza su questa questione. In una prima sentenza (DTF 81 IV 207), aveva escluso la qualità per ricorrere dell'amministrazione federale coinvolta. Poi, in una seconda sentenza (DTF 105 IV 287), aveva riconosciuto questa qualità, basandosi sulla qualità di parte conferita all'amministrazione dalla legge.
Tuttavia, l'analisi approfondita della genesi della legge sul diritto penale amministrativo mostra che il legislatore non ha inteso conferire all'amministrazione coinvolta un diritto di ricorso autonomo, essendo questo riservato al Ministero…