Fatti

Maisie B., nata nel 1927, coniugata, cittadina inglese e canadese residente a Montréal (Canada), ha richiesto nel corso del mese di marzo 1990 di essere ammessa al beneficio di una rendita di vecchiaia dell'AVS. Ha indicato di aver svolto un'attività lucrativa in Svizzera dal 1° novembre 1951 al 31 maggio 1953. La Cassa svizzera di compensazione ha respinto la domanda, in quanto la richiedente aveva la nazionalità canadese e non esisteva una convenzione con il Canada. La ricorrente ha fatto ricorso avvalendosi della sua nazionalità inglese, ma il ricorso è stato respinto dal Giudice unico della Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità per le persone residenti all'estero. La ricorrente ha quindi interposto un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato la questione della nazionalità effettiva della ricorrente, applicando per analogia l'art. 23 cpv. 2 LDIP. Ha quindi precisato che, quando il diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia o di superstite dipende dalla nazionalità dell'assicurato, la nazionalità determinante è quella dell'interessato sia al momento del pagamento dei contributi all'AVS, sia all'apertura del diritto alla rendita. Se l'assicurato possiede più nazionalità, tra cui la nazionalità svizzera o quella di un paese che ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera, è sempre quest'ultima nazionalità che viene considerata determinante.

Applicando questi principi al caso di specie, il…