Fatti

Nell'ambito di azioni esecutive intraprese dai creditori Dr. Pelet e Sig.ra von Wogau contro la Sig.ra von Grunelius, l'ufficio esecuzioni di Zurigo 7 ha pignorato la quota di liquidazione della debitrice nell'eredità non ripartita di suo marito deceduto il 29 luglio 1948. La società RST Revisions-, Steuerberatungs- und Treuhand AG di Basilea ha affermato che la debitrice le aveva ceduto i suoi diritti ereditari. L'ufficio esecuzioni ha quindi indicato negli atti di pignoramento che la RST rivendicava un diritto di proprietà sulla quota di liquidazione pignorata e ha assegnato ai creditori un termine per contestare tale pretesa ai sensi dell'art. 106 LEF. I creditori hanno contestato la pretesa e hanno anche presentato un ricorso per il rigetto di tale contestazione come tardiva. Dopo il definitivo rigetto di tale ricorso, l'ufficio esecuzioni ha assegnato ai creditori, ai sensi dell'art. 109 LEF, un termine per proporre un'azione di contestazione del diritto del terzo. Il nuovo ricorso dei creditori volto a far attribuire il ruolo di attore al terzo richiedente ai sensi dell'art. 107 LEF è stato accolto dall'autorità inferiore di vigilanza, ma respinto dall'autorità cantonale di vigilanza.

Legge

Secondo la costante giurisprudenza, nel caso in cui un terzo faccia valere crediti o altri diritti (non incorporati in un titolo), la qualità di parte nel procedimento di opposizione deve essere determinata in base alla maggiore verosimiglianza del diritto del debitore o del terzo richiedente. Nel caso di specie, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ritiene che il fatto che la terza richiedente possa produrre un atto di cessione scritto a suo favore, a differenza di quello invocato nella DTF 67 III 49 e seguenti che appariva sin dall'inizio invalido, debba essere determinante, anche se la portata della riserva relativa ai possibili diritti dei creditori procedenti contenuta nell'atto di cessione è contestata. Spetta al giudice pronunciarsi su tali questioni. Il ruolo di…