Fatti

In questa causa, un veicolo a marchio FIAT, stimato in 5'000 CHF, è stato pignorato dal creditore Geiser presso il debitore Pulver. Il veicolo era stato venduto con riserva di proprietà a favore della società di credito "Abri", a cui rimaneva un saldo di 400 CHF da pagare. Sebbene il veicolo sia immatricolato a nome del debitore Pulver, che ne è l'unico utilizzatore, sua moglie afferma di esserne l'acquirente e che ne diventerà proprietaria una volta pagato l'intero prezzo.

L'ufficio esecuzioni di Berna ha avviato una procedura di opposizione di terzo al pignoramento, ai sensi dell'art. 107 LEF, a seguito della contestazione del creditore Geiser. Tuttavia, l'autorità di vigilanza cantonale ha annullato questa fissazione di termine, ritenendo che la Sig.ra Pulver detenesse la comproprietà del veicolo e che l'ufficio esecuzioni dovesse quindi procedere secondo l'art. 109 LEF.

Legge

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ritiene che, nonostante la riserva di proprietà a favore della società di credito "Abri", il veicolo dovesse essere pignorato come se appartenesse già all'acquirente. Infatti, economicamente, il bene gravato da riserva di proprietà appartiene già all'acquirente, a meno che il venditore non faccia valere il suo diritto di ripresa ai sensi dell'art. 226 CO. Il pignoramento del veicolo, peraltro, non è stato contestato da nessuno.

Tuttavia, la Camera ritiene che la controversia verta sul possesso del veicolo pignorato, e non su una pretesa obbligatoria all'acquisto della proprietà. Pertanto, è il possesso materiale della cosa a essere determinante per la ripartizione dei ruoli tra le parti, ai sensi degli artt. 106-109 LEF.

Nel caso di specie, il fatto che il veicolo sia immatricolato a nome del…