Fatti

La società Ch. AG ha richiesto la reiscrizione della società X. AG nel registro di commercio del Cantone di San Gallo, al fine di poter intentare un'azione di nullità dei marchi 312 837 e 313 206 utilizzati dalla X. AG. Quest'ultima era stata cancellata dal registro di commercio a seguito della chiusura della sua procedura fallimentare per mancanza di attivi. La richiesta di reiscrizione è stata respinta dall'autorità di vigilanza del registro di commercio, decisione contro la quale la Ch. AG ha fatto ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Secondo la sua costante giurisprudenza, un creditore che richiede la reiscrizione di una società anonima deve solo rendere verosimile l'esistenza del suo credito e le condizioni per la reiscrizione, in quanto spetta al giudice e non alle autorità del registro di commercio decidere definitivamente su tali questioni.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che la società Ch. AG abbia reso verosimile il suo diritto alla cancellazione dei marchi controversi. Sebbene il titolare di tali marchi, la X. AG, non sia più tenuto a collaborare alla loro cancellazione, la Ch. AG può comunque ottenere una sentenza che ne dichiari la nullità, il che le permetterà di farli…