Fatti
Il 29 agosto 2006, l'Ufficio federale di giustizia ha autorizzato l'estradizione di X. in Turchia per il perseguimento di un reato di omicidio. Il Tribunale federale ha integrato la decisione dell'Ufficio federale e ha subordinato l'esecuzione dell'estradizione a condizioni aggiuntive. Con decisione del 15 marzo 2007, l'Ufficio federale di giustizia ha stabilito che la garanzia aggiuntiva trasmessa dall'ambasciata turca soddisfa i requisiti del Tribunale federale. Contro questa decisione, X. ha presentato un ricorso al Tribunale penale federale, che è stato parzialmente accolto. X. ora presenta un ricorso di diritto pubblico contro la decisione del Tribunale penale federale.Legge
Ai sensi dell'art. 80p cpv. 4 AIMP, il ricorso di diritto pubblico contro la decisione del Tribunale penale federale non è ammissibile. Questa disposizione speciale prevale sulla regolamentazione generale dell'art. 84 LTF,…