Fatti

[A.], domiciliato nel Cantone di Argovia, è proprietario di un bene fondiario agricolo nel comune di U./VS. Per l'anno fiscale 2019, il comune ha riscosso un'imposta fondiaria minima di 25 CHF invece dell'imposta effettiva di 0,15 CHF. [A.] ha contestato questa imposizione presso le autorità cantonali senza successo. Davanti al DTF, [A.] chiede che sia riscossa l'imposta fondiaria effettiva invece dell'imposta fondiaria minima, in subordine che sia rinunciato al prelievo dell'imposta a causa dell'importo irrisorio.

Legge

Il DTF accoglie il ricorso. Esso ritiene che l'applicazione dell'art. 181 cpv. 2 della legge fiscale vallesana, che prevede un'imposizione fondiaria minima per le persone non domiciliate nel comune, violi il principio di parità di trattamento.

Sebbene i comuni e i cantoni abbiano un legittimo interesse a riscuotere un contributo minimo dai proprietari fondiari per coprire le spese infrastrutturali, il criterio del domicilio non è un criterio pertinente per giustificare un trattamento differenziato. Infatti, le persone non domiciliate sono anch'esse soggette all'imposta sul reddito e sul patrimonio in…