Fatti
La causa riguarda la richiesta di un assicurato di ottenere il riconoscimento di una rendita d'invalidità intera da parte della Cassa svizzera di compensazione e della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero.
Con una prima decisione del 20 dicembre 1983, la Cassa aveva negato il riconoscimento della rendita richiesta. A seguito del ricorso dell'assicurato, la Cassa ha emesso una nuova decisione il 24 ottobre 1984, riconoscendo il diritto a una mezza rendita con effetto retroattivo dal 1° luglio 1982. Tuttavia, l'assicurato ha presentato un ulteriore ricorso chiedendo il riconoscimento di una rendita intera.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che, in base all'art. 58 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (PA), l'autorità inferiore ha la facoltà di riesaminare la decisione impugnata fino all'invio della sua risposta. La nuova decisione pone fine alla controversia solo nella misura in cui accoglie le richieste del ricorrente. Nella misura in cui non è stata risolta, la lite permane sulle domande insoddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, a prescindere dal fatto che il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione.
Pertanto, il Tribunale federale ha ritenuto che il primo ricorso, volto all'ottenimento di una rendita intera, non fosse privo di oggetto, in quanto l'assicurato aveva…