Fatti

La causa riguarda una domanda di rendita di invalidità presentata da Fornasiere contro la Cassa svizzera di compensazione e la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero. Il 25 febbraio 1977, la Cassa svizzera di compensazione aveva emesso una decisione di rifiuto della rendita. Pendente il ricorso contro tale decisione, la Cassa ha successivamente emanato una nuova decisione che accordava la rendita dal 1° giugno al 31 ottobre 1977. La Commissione federale di ricorso ha ritenuto che il primo ricorso fosse divenuto privo di oggetto a seguito della nuova decisione emessa dall'amministrazione durante la procedura.

Legge

La Corte federale delle assicurazioni ha esaminato la questione e ha ritenuto di non doversi discostare dalla propria precedente giurisprudenza, espressa nella sentenza Massari. Secondo la Corte, l'art. 58 cpv. 3 PA prevede che l'autorità di ricorso debba entrare nel merito del gravame "in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione". Ciò significa che la nuova decisione emessa dall'amministrazione durante la procedura non priva automaticamente di oggetto il ricorso, ma solo nella misura in cui essa abbia soddisfatto le richieste del ricorrente. Nella misura in cui il ricorrente non abbia ottenuto soddisfazione, il ricorso rimane pendente e l'autorità di ricorso deve entrare nel merito delle questioni ancora controverse, senza che il ricorrente debba necessariamente impugnare la nuova decisione.

La Corte ritiene che questa soluzione sia più conforme al testo e alle finalità dell'art. 58 PA, che mira a semplificare la procedura e non a limitare la tutela giuridica delle parti. Obbligare il ricorrente a…