Fatti

La controversia riguarda l'importo della commissione dovuta a un agente immobiliare che ha agito per conto di entrambe le parti nella vendita di un immobile. Dopo un rinvio del DTF, la Corte superiore del Cantone di Lucerna ha parzialmente accolto la richiesta di riduzione della commissione. Il DTF ha successivamente accolto parzialmente il ricorso del richiedente, riducendo l'importo della commissione definitivamente accordata.

Legge

Il DTF ritiene che quando ha rinviato la causa alla giurisdizione precedente, ha indicato che questa doveva basarsi sui tassi locali abituali per determinare l'importo appropriato della commissione, senza tuttavia escludere che tali tassi potessero essere superati o ridotti se si fossero rivelati inappropriati. Nel caso di specie, la Corte superiore ha constatato che il convenuto non aveva sostenuto spese particolari. Il DTF ritiene quindi che il tasso più basso della tariffa, ovvero il 2,5%, debba essere considerato appropriato. Respinge tuttavia l'aumento dello 0,5% applicato dalla Corte superiore a causa del maggior lavoro dovuto al fatto che l'intermediario ha agito per entrambe le parti, poiché nella sua…