Fatti

O. era assicurata obbligatoriamente presso l'assicuratore Assura per le cure mediche e ospedaliere dal 1° gennaio 2001 fino al suo decesso il 10 ottobre 2002. Durante questo periodo, è stata ricoverata in una struttura medico-sociale P. nel Cantone di Berna, classificata al grado di assistenza 4. La struttura ha fatturato ad Assura costi giornalieri di assistenza di 68 CHF nel 2001 e 70 CHF nel 2002. O. ha inoltre fatturato tali costi alla struttura, deducendo le prestazioni dell'assicuratore. Dopo il decesso di O., i suoi eredi hanno contestato questa fatturazione, ritenendola contraria alla LAMal. Hanno chiesto ad Assura di rappresentarli in questa controversia contro la struttura medico-sociale davanti al tribunale arbitrale cantonale, conformemente all'art. 89 LAMal. Assura ha rifiutato questa richiesta.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che le condizioni dell'art. 89 cpv. 1 LAMal, che prevede la competenza del tribunale arbitrale per le controversie tra assicuratori e fornitori di prestazioni, non siano soddisfatte in questo caso. Infatti, le due parti contraenti hanno adempiuto ai loro obblighi nell'ambito del sistema del terzo pagante, e il loro disaccordo sull'interpretazione giuridica non è sufficiente a costituire una controversia ai sensi di questa disposizione. Pertanto, non c'è nemmeno spazio per la rappresentanza dell'assicurato da…