Fatti
Il caso riguarda una società anonima, P. AG, i cui ex amministratori, F. e M. S., sono perseguiti per responsabilità ai sensi dell'articolo 752 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO) svizzero. La società ha concesso un credito importante al suo principale azionista, E. S., senza garanzia. Gli amministratori si sono dimessi nel dicembre 1972. La società è fallita nell'agosto 1975. Il ricorrente, M., ha intentato un'azione contro gli ex amministratori, sostenendo che essi avevano violato i loro doveri permettendo la concessione di un credito non garantito.
I tribunali cantonali hanno respinto la domanda, ritenendo che al momento delle dimissioni degli amministratori, il credito della società era ancora coperto dal patrimonio privato del debitore e che gli amministratori non avevano commesso alcuna colpa. Il ricorrente ha presentato appello al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la questione se gli amministratori avessero violato i loro doveri permettendo la concessione di un credito non garantito. Ha ritenuto che gli amministratori hanno l'obbligo di vigilare affinché la società possa adempiere alle sue obbligazioni e conservare i mezzi necessari per farlo. L'articolo 722 comma 1 del CO obbliga gli amministratori a esercitare tutte le diligenze necessarie.
Il Tribunale federale ha anche esaminato la questione della causalità tra la colpa allegata e il danno subito dalla società. Ha…