Fatti
Il ricorrente H. ha presentato una denuncia penale contro ignoti e contro la società R. AG per diffamazione e lesione dell'onore a seguito della pubblicazione di un annuncio a carattere sessuale che lo riguardava su una rivista. Il procedimento è stato trasferito dal Cantone di Basilea Città al Cantone di Soletta, quest'ultimo avendo riconosciuto la propria competenza sul presupposto che il luogo di consegna dell'annuncio e il domicilio del querelante si trovavano nel Cantone di Soletta.
Il ricorrente ha adito l'Autorità di accusa del Tribunale federale per far constatare che le autorità del Cantone di Basilea Città erano competenti per perseguire la società R. AG per i reati di stampa. La Procuratrice del Cantone di Soletta ha appoggiato la richiesta, mentre la Procuratrice del Cantone di Basilea Città ha concluso per il rigetto.
Legge
Ai sensi dell'art. 347 CP, in caso di reati commessi in Svizzera per mezzo della stampa, sono competenti solo le autorità del luogo in cui lo scritto è stato pubblicato, a meno che l'autore non sia noto, nel qual caso sono competenti anche le autorità del suo domicilio. Nel caso di specie, la società R. AG, editrice della rivista, ha la sua sede a Basilea, sicché sono competenti le autorità del Cantone di Basilea Città.
I Cantoni possono derogare al foro legale solo per motivi importanti, il che non è il caso qui. Né il luogo di consegna dell'annuncio né il domicilio del querelante a Soletta consentono di giustificare un foro diverso, poiché la lesione dell'onore si verifica…