Fatti
[H.] non ha risposto alla convocazione dell'organizzazione di protezione civile della città di Berna per il corso introduttivo del 2 e 3 maggio 1985; ha fatto sapere che non avrebbe dato seguito alle future convocazioni.
Il Tribunale cantonale del Cantone di Berna lo ha condannato il 3 giugno 1986, su appello del pubblico ministero, per grave violazione della legge sulla protezione civile, a 30 giorni di reclusione.
[H.] ha presentato un ricorso in nullità per l'annullamento della sentenza del Tribunale cantonale e il rinvio del caso per un nuovo giudizio.
Legge
Il Tribunale federale ritiene che il comportamento di [H.] costituisca indubbiamente un caso grave ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 della legge federale sulla protezione civile (LPCi). Sebbene abbia disobbedito a una sola convocazione, per un corso introduttivo di 2 giorni, il suo rifiuto categorico di adempiere in futuro a qualsiasi obbligo di servizio di protezione civile rivela una particolare intensità di volontà delittuosa e un atteggiamento particolarmente riprovevole nei confronti della comunità, giustificando una pena più severa.
Il Tribunale federale respinge l'argomento di [H.] secondo cui agirebbe per motivi di coscienza e che, pertanto, dovrebbe essere giudicato ai sensi dell'art. 81 cpv. 2 della legge sul servizio militare (LSM) che prevede una pena più lieve. Infatti, il rifiuto di prestare il servizio di protezione civile,…