Fatti

I fatti sono i seguenti: - Il sig. e la sig.ra K. sono legalmente separati. Il tribunale civile ha condannato il sig. K. a versare alla moglie sig.ra K. un assegno mensile di mantenimento di 1.300 CHF, tenendo conto del fatto che quest'ultima, a causa del suo stato di salute, non poteva svolgere un'attività lavorativa al 50% come prima della separazione. - Su consiglio del tribunale cantonale, il sig. K. ha annunciato sua moglie per il beneficio di una rendita AI il 18 ottobre 1991. L'assicurazione invalidità ha quindi svolto indagini e alla fine ha respinto la domanda di rendita con una decisione del 5 agosto 1992. - Il sig. K. ha quindi chiesto l'accesso al fascicolo per eventualmente presentare un ricorso, ma questa richiesta gli è stata rifiutata. Egli ha quindi fatto ricorso contro questo rifiuto. - La commissione cantonale di ricorso ha infine respinto il ricorso del sig. K., ritenendo che il diritto di accesso al fascicolo dovesse cedere di fronte alla tutela della sfera privata della sig.ra K.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che: - Conformemente all'art. 66 cpv. 2 OAVS, solo la persona assicurata capace di discernimento può sollevare il segreto professionale dei medici, e non un terzo come il marito. L'amministrazione non poteva quindi basarsi sui rapporti medici prodotti senza il consenso espresso della sig.ra K. - Questi rapporti medici devono essere esclusi dalle prove, in quanto ottenuti in modo illecito. La commissione cantonale avrebbe…