Fatti
Il ricorrente, cittadino svizzero residente all'estero, ha richiesto una proroga del termine per l'adesione all'assicurazione AVS facoltativa. Egli ha sostenuto di aver erroneamente ritenuto di essere ancora assicurato in modo obbligatorio, in quanto i contributi AVS erano stati versati sui suoi redditi. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha respinto il ricorso.Legge
Il Tribunale ha affermato che, secondo la sua costante giurisprudenza, l'errore di diritto dell'assicurato non costituisce una circostanza straordinaria ai sensi dell'art. 11 OAF (Ordinanza sull'assicurazione facoltativa AVS/AI) che giustificherebbe una proroga del termine per l'adesione all'assicurazione facoltativa. Piuttosto, le circostanze straordinarie sussistono solo quando l'assicurato è stato impedito dalla presentazione tempestiva della dichiarazione di adesione a causa di circostanze esterne indipendenti dalla sua volontà o ha presentato la domanda in ritardo a causa di informazioni errate fornite dalla cassa di compensazione competente.
Nel caso in esame, il ricorrente non è stato impedito dalla presentazione tempestiva della dichiarazione di adesione a causa di circostanze esterne. Il suo errore di diritto sullo…