Fatti
Questa decisione del Tribunale federale svizzero riguarda una controversia tra un assicurato (Z.) e l'Ufficio dell'assicurazione invalidità di Berna (IV-Stelle Bern) nonché il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna. L'assicurato ha rifiutato di sottoporsi a una misura di riabilitazione proposta dall'assicurazione invalidità. Di conseguenza, l'amministrazione ha rifiutato o soppresso il diritto alle prestazioni assicurative.Legge
Secondo la giurisprudenza consolidata, l'amministrazione può rifiutare o sopprimere il diritto alle prestazioni assicurative solo se ha preventivamente proceduto a un'intimazione scritta e accordato all'assicurato un congruo termine di riflessione, conformemente all'art. 31 cpv. 1 della Legge sull'assicurazione invalidità (LAI). Questa procedura mira a informare chiaramente l'assicurato delle potenziali conseguenze sfavorevoli del suo rifiuto di sottoporsi alla misura di riabilitazione, affinché possa prendere una decisione consapevole.
La precedente giurisprudenza, che consentiva di prescindere da questa procedura di intimazione e termine di riflessione quando l'amministrazione informava semplicemente l'assicurato della possibilità di iscriversi nuovamente in seguito, è ora considerata erronea. Infatti, un assicurato non informato delle precise conseguenze giuridiche di un rifiuto non può prendere una decisione consapevole.
Allo stesso modo, il Tribunale federale respinge l'eccezione prevista nella sua precedente giurisprudenza, secondo la quale la procedura di intimazione e termine di riflessione non era necessaria quando l'assicurato aveva…