Fatti
Il pediatra Dott. A. ha somministrato alla neonata X., nata il 15 febbraio 1994, le vaccinazioni DTP, polio e meningite secondo le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica, all'età di due e quattro mesi. Successivamente alla seconda vaccinazione, X. ha sviluppato gravi problemi di salute che hanno portato a una invalidità permanente al 100%. La madre di X. ha quindi intentato una causa di risarcimento danni contro il Cantone di San Gallo, sulla base dell'art. 23 cpv. 3 LEp. Le istanze precedenti hanno respinto la domanda, in quanto la responsabilità cantonale ai sensi di tale disposizione è solo sussidiaria, qualora il danno non sia coperto in altro modo.Legge
Il Tribunale federale ha confermato l'interpretazione delle istanze precedenti. L'art. 23 cpv. 3 LEp costituisce una norma generale di responsabilità, in base alla quale i Cantoni devono in linea di principio indennizzare i danni da vaccinazione, nella misura in cui non siano coperti in altro modo. Questa responsabilità sussidiaria del Cantone subentra solo quando i soggetti primariamente obbligati al risarcimento, come il medico curante o la sua assicurazione di responsabilità civile, non possono coprire integralmente il danno. Una…