Fatti
Nel fallimento di una società di cui erano amministratori, C. e altri hanno presentato reclamo lo stesso giorno sia contro l'inventario, sia contro lo stato di collocazione e il prospetto di distribuzione, sostenendo in particolare che l'ufficio fallimentare non aveva proceduto all'interrogatorio degli organi della società fallita (art. 244 LEF). Respinti, hanno presentato ricorso al Tribunale federale al fine di far riconoscere che la disposizione dell'art. 244 LEF che prescrive la consultazione del fallito su ogni produzione è una norma di ordine pubblico, ovvero una regola imperativa la cui violazione comporterebbe la nullità assoluta, rilevabile in qualsiasi momento.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha confermato che l'art. 244 LEF non è considerato una norma di ordine pubblico, la cui violazione comporterebbe la nullità assoluta rilevabile in qualsiasi momento. Sebbene l'opinione di alcuni autori, come BLUMENSTEIN,…