Fatti

Il Tribunale federale ha emanato direttive per la contabilità degli uffici fallimentari. Ha chiarito che gli uffici fallimentari devono tenere la contabilità del loro conto postale allo stesso modo della cassa ufficiale. Gli incassi in contanti sul conto postale non sono soggetti alle disposizioni sul deposito di denaro contante, ma, nella misura in cui non sono necessari a lungo termine per la massa fallimentare, devono essere trasferiti all'istituto di deposito per essere remunerati. Il Tribunale federale non ha visto motivi per rivedere le disposizioni sulla tenuta separata della contabilità e della cassa.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto chiarito che gli uffici fallimentari devono tenere la contabilità del loro conto postale allo stesso modo della cassa ufficiale. Ciò può avvenire sia attraverso un libro di cassa combinato e un controllo del conto postale, sia attraverso una gestione completamente separata del conto postale.

Inoltre, il Tribunale federale ha affermato che la disposizione sul deposito degli incassi in contanti ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LEF riguarda solo il denaro contante affluito nella cassa ufficiale, ma non gli importi versati sul conto postale dell'ufficio. Tuttavia, questi ultimi devono essere trasferiti all'istituto di deposito, nella…