Fatti
Il 7 giugno 1986, lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera hanno notificato separatamente alla successione di Arrigo Sacchi, rappresentata dalla vedova Maria Sacchi a Bellinzona, un precetto esecutivo per il pagamento di imposte arretrate. Maria Sacchi ha presentato opposizione ai precetti esecutivi, che sono stati respinti dal Pretore di Bellinzona. I creditori hanno presentato ricorso contro queste decisioni, ma la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino li ha respinti a sua volta.
Lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera hanno presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento delle sentenze dell'autorità cantonale di cassazione. La signora Maria Sacchi ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che la condizione posta dal Pretore, e considerata non arbitraria dall'autorità cantonale di cassazione, secondo cui l'istanza di rigetto dell'opposizione deve indicare il nome di tutti gli eredi, rende inefficace il principio espresso nella sentenza ATF 102 II 385, che riconosce alla successione indivisa la legittimazione passiva nella procedura di rigetto dell'opposizione.
Infatti, l'art. 49 LEF prevede che la successione…