Fatti
Il 29 maggio 1978, durante la demolizione di un edificio industriale da parte del reggimento di protezione aerea 41, un frammento di metallo di 83 grammi è stato proiettato a circa 40 metri di distanza, attraversando la finestra di una lavanderia e fracassando il viso di Sig.ra X. che stava lavorando a una macchina. Sig.ra X. ha subito gravi lesioni, in particolare fratture della mascella superiore e inferiore, dello zigomo, lesioni all'occhio destro, ai tessuti molli del viso e alla lingua, nonché una contusione cerebrale. È diventata cieca dall'occhio destro ed è rimasta permanentemente invalida. Nonostante numerosi interventi chirurgici e plastici, il suo viso è rimasto gravemente deturpato. Il tribunale militare ha condannato il tenente colonnello A. per lesioni corporali per negligenza e messa in pericolo mediante esplosivi a una pena detentiva con la condizionale di venti giorni. Sig.ra X. ha ricevuto dalla Confederazione svizzera, oltre a un risarcimento per danni materiali, un risarcimento di 60.000 franchi per danno morale. Successivamente, ha presentato una richiesta per ottenere 140.000 franchi aggiuntivi a titolo di danno morale, oltre agli interessi al 5% dal 29 maggio 1978.Legge
Il DTF è competente per decidere sui reclami relativi a danni personali causati a terzi da un militare, in virtù dell'art. 28 cpv. 1 della legge sull'organizzazione militare.
Secondo l'art. 47 CO, applicabile per analogia in virtù dell'art. 27 cpv. 1 della legge sull'organizzazione militare, il giudice può assegnare alla vittima di una lesione corporale una somma di denaro appropriata a titolo di danno morale, tenendo conto delle circostanze particolari. L'importo di tale risarcimento non può essere calcolato in modo preciso, ma deve essere stimato in base alla natura e alla gravità delle lesioni, al loro impatto sulla personalità della vittima e al grado di colpa del responsabile.
La recente giurisprudenza del DTF tende a fissare importi di…