Fatti

[B.] è stato condannato dal giudice monocratico in materia penale del distretto di Zurigo il 19 gennaio 1998 a quattro mesi di reclusione per aver violato la legge federale sul soggiorno e lo stabilimento degli stranieri (LDDS) ai sensi degli artt. 23a in combinato disposto con l'art. 13e LDDS, entrando nella città di Zurigo in violazione di un divieto della polizia degli stranieri del cantone di Zurigo del 22 luglio 1997. Il Tribunale superiore del cantone di Zurigo ha assolto [B.] da tale accusa in sede di ricorso e ha annullato la decisione relativa alla revoca dell'esecuzione condizionale di pene precedenti.

Il Ministero pubblico del cantone di Zurigo ha presentato un ricorso per nullità al Tribunale federale, che ha respinto il ricorso.

Legge

Secondo la giurisprudenza, la mancata osservanza di un divieto della polizia degli stranieri di lasciare un territorio o di entrare in una regione è punibile solo se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è impossibile. Sono determinanti le circostanze esistenti al momento della pronuncia della sentenza, e non quelle al momento del fatto.

Nel caso di specie, al momento della pronuncia della sentenza di appello il 2 marzo 1998, l'esecuzione dell'allontanamento di [B.] era possibile, in quanto le autorità jugoslave avevano dato il loro consenso per il rilascio di un lasciapassare. Di conseguenza, le condizioni per sanzionare [B.] ai sensi…