Fatti
La Società di assicurazione A. ha incaricato il prof. X., specialista in diritto delle assicurazioni, di redigere un parere di esperto sulla validità giuridica di due clausole destinate ad essere incluse in polizze di assicurazione casco. Il prof. X. ha presentato la sua relazione di 17 pagine il 16 gennaio 1971, dopo avervi dedicato 12 3/4 giorni di lavoro. Ha fatturato i suoi onorari sulla base della tariffa degli avvocati di Zurigo del 1968, per un importo totale di 44.000 franchi. La Società di assicurazione A., membro del pool di assicurazioni aeree, ha pagato solo 18.000 franchi, ritenendo eccessivo l'importo richiesto.
Il prof. X. ha quindi intentato un'azione legale contro la Società di assicurazione A. per ottenere il pagamento del saldo. Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha parzialmente accolto la domanda, mentre il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha condannato la convenuta a pagare 26.000 franchi. La Società di assicurazione A. ha presentato ricorso contro questa sentenza.
Legge
Il DTF ritiene che, in assenza di una convenzione o di una prassi consolidata riguardo alla remunerazione degli esperti universitari, il giudice debba fissare un onorario equo secondo i principi generali. Questo deve corrispondere ai servizi resi ed essere oggettivamente appropriato, tenendo conto in particolare della natura e della durata dell'incarico, della responsabilità assunta e della posizione professionale dell'esperto.
Il DTF ritiene che il prof. X. non possa invocare la tariffa degli avvocati di Zurigo, che non si applica alla sua situazione. Sebbene la sua perizia abbia rivestito una grande importanza economica per gli assicuratori, essa…