Fatti

Il 20/23 gennaio 1986, le società Y. AG e Z. AG (le attrici) hanno concluso un contratto di appalto con la società X. AG (la convenuta) per la copertura del tetto di un capannone industriale. Nel 1996, le attrici hanno riscontrato difetti nella copertura e hanno richiesto alla convenuta di provvedere al suo rifacimento. Essendo stata rifiutata dalla convenuta, le attrici hanno ottenuto dal Tribunale commerciale del Cantone di San Gallo una decisione che le autorizzava a far eseguire il rifacimento da un terzo a spese della convenuta, con l'obbligo per quest'ultima di versare un anticipo di 180'000 CHF per coprire i costi della riparazione sostitutiva.

Legge

Il DTF conferma la sentenza della giurisdizione cantonale. Esso ritiene che quando il committente ha il diritto di ricorrere a un terzo a spese dell'appaltatore per rimediare a un difetto dell'opera, ha il diritto di esigere che quest'ultimo gli anticipi le spese di riparazione. Ciò si giustifica dal fatto che l'appaltatore inadempiente deve sopportare le conseguenze del suo inadempimento contrattuale e che l'anticipo consente di…