Fatti
Il sig. A., nato nel 1971, è stato membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società B. AG dal 1° gennaio al 28 giugno 2013 con un grado di occupazione del 60%, e senior advisor per lo sviluppo aziendale presso la società C. AG, collegata a quella impresa, dal 1° settembre 2007 al 28 giugno 2013, con un grado di occupazione del 40% a partire dal 1° gennaio 2013. In un accordo transattivo (Settlement Agreement) del 28 giugno 2013 è stato concordato che A. ricevesse dalla B. AG un importo di CHF 75'000.- a causa della risoluzione del contratto, e gli spettasse una somma di CHF 812'000.- in relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro con la C. AG. A. si è iscritto alla LADI a partire dal 29 giugno 2013 per la percezione di prestazioni. Tuttavia, la Cassa pubblica di disoccupazione di Basilea Città (Öffentliche Arbeitslosenkasse Basel-Stadt) ha negato il diritto all'indennità di disoccupazione dal 1° luglio 2013 all'8 marzo 2016 a causa della mancanza di una perdita di lavoro computabile.Legge
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il salario conseguito dalle persone parzialmente disoccupate ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. b LADI attraverso l'attività svolta a tempo parziale deve essere computato come reddito intermedio (art. 24 LADI). Lo stesso vale quando le prestazioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 10h OADI vengono erogate oltre la fine effettiva e giuridica di un secondo rapporto di lavoro.
L'indennizzo di CHF 812'100.- derivante dal rapporto di lavoro con la C. AG deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione di un…