Fatti
La Cassa cantonale di disoccupazione di San Gallo ha ingiustamente richiesto al ricorrente [M.] la restituzione di indennità di disoccupazione indebitamente percepite per un importo di CHF 5'842.40 per il periodo da luglio 2008 a febbraio 2009. Ciò perché [M.] oltre al suo impiego principale presso la ditta [S. AG] aveva anche un impiego a tempo parziale presso la ditta [X.] . Il Tribunale federale ha confermato che il reddito da questo impiego a tempo parziale deve essere computato come reddito intermedio, anche se [M.] era disoccupato parziale. La giurisdizione inferiore aveva giustamente annullato la decisione di restituzione e rinviato il caso alla Cassa di disoccupazione per il ricalcolo dell'indennità giornaliera per i mesi indicati.Legge
Il Tribunale federale ha affermato che, secondo la giurisprudenza vigente, anche l'attività a tempo parziale svolta dai disoccupati parziali ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. b LADI deve essere qualificata come reddito intermedio. Questa prassi non corrisponde completamente alla sistematica della legge, poiché di fatto il disoccupato parziale viene reso disoccupato a tempo pieno. Tuttavia, alla luce dei chiari lavori preparatori della legge, il Tribunale federale non ha visto motivi per discostarsi da…