Fatti
La Cassa di compensazione del Cantone di San Gallo ha ridotto retroattivamente a partire dal 1° gennaio 1998 le prestazioni complementari versate a A. a causa della convivenza di quest'ultima con la sua nipote di 14 anni. La Cassa ha applicato una riduzione della metà del canone di locazione, conformemente all'art. 16c dell'ordinanza sulle prestazioni complementari (OPC-AVS/AI) entrata in vigore il 1° gennaio 1998. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha annullato questa decisione e rinviato il caso alla Cassa per un nuovo calcolo tenendo conto dell'intero canone di locazione. La Cassa ha fatto ricorso contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che l'art. 16c OPC-AVS/AI, che prevede la ripartizione obbligatoria del canone di locazione in caso di alloggio comune, sia conforme alla legge. Sebbene il legislatore non abbia regolato espressamente questa questione nella legge sulle prestazioni complementari (LPC), questa disposizione dell'ordinanza costituisce una regolamentazione di esecuzione legittima volta a impedire il finanziamento indiretto di persone che non sono incluse nel calcolo delle prestazioni complementari.
Secondo il Tribunale, la ripartizione del canone di locazione in parti uguali non è tuttavia automaticamente applicabile. Sono possibili eccezioni in casi particolari, in particolare quando una persona occupa la maggior parte dell'alloggio. Nel caso di specie, la nipote soggiorna dalla nonna solo dal lunedì al venerdì durante il…