Fatti
Il Kroatischer Kulturverein der Schweiz (l'associazione convenuta) ha escluso i membri A., B. e C. (i ricorrenti) dall'associazione sulla base di una clausola generale di esclusione prevista nello statuto. I ricorrenti hanno contestato la validità di queste decisioni di esclusione davanti ai tribunali.Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che quando lo statuto prevede una clausola generale di esclusione senza indicazione di motivi, ciò equivale a un'esclusione senza motivi e in tal caso l'esclusione non può essere contestata in tribunale, conformemente all'art. 72 cpv. 2 CC. Questa giurisprudenza mira a rispettare il principio dell'autonomia associativa, che era una preoccupazione centrale del legislatore storico durante l'elaborazione dell'art. 72 CC.
Un'eccezione a questo principio è possibile solo quando l'associazione persegue scopi diversi dagli scopi ideali previsti dal legislatore, come nel caso delle associazioni professionali o economiche. Tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto…