Fatti

Questa decisione riguarda una controversia successoria relativa all'applicazione dell'art. 621bis del CC svizzero sul diritto successorio agricolo. Il defunto ha legato per testamento l'usufrutto di tutta la sua successione alla moglie superstite, che non è né disposta né in grado di gestire personalmente un'azienda agricola facente parte della successione. Uno dei figli del defunto chiede che questa azienda agricola gli sia attribuita interamente al valore di rendimento.

Legge

Il DTF sottolinea che secondo l'art. 621bis CC, un erede che vuole gestire personalmente un'azienda agricola facente parte della successione e ne ha la capacità, non può esserne privato né per testamento né per contratto successorio. Questa disposizione mira a impedire che il testamento o il contratto successorio servano a privare un erede capace e disposto alla gestione personale del suo diritto di preferenza.

Nel caso di specie, poiché la moglie superstite non è né disposta né in grado di gestire personalmente l'azienda agricola, l'attribuzione dell'usufrutto su di essa sarebbe contraria al principio della gestione personale. Inoltre, ciò potrebbe costringere l'attuale affittuario dell'azienda a risolvere il contratto di locazione, il che andrebbe anch'esso contro tale principio.

Il DTF ritiene che, per realizzare gli obiettivi del diritto successorio agricolo, basti limitare…